Covid-19, fragilità e lavoro
Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alla lavoratrici “fragili”, alla Circolare del Ministero della salute 29 aprile 2020.
Al punto 3.1 è espresso il “concetto di fragilità” che “viene individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.”
Per quanto riguarda l’età sempre allo stesso punto 3.1 chiarisce che “tale parametro (età), da solo,…, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative” e pertanto “la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.”
Dall’analisi dei dati epidemiologici recenti si è rilevata una maggiore fragilità nelle fasce di popolazione di età più avanzata specie in presenza di patologie cronico degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale, di malattie dismetaboliche. Per quanto riguarda le patologie del sistema immunitario e oncologiche “sono state riscontrate comorbilità di rilievo non necessariamente correlabili all’aumentare dell’età” che espongono il soggetto ad una maggiore fragilità.
Nelle indicazioni operative del punto 3.2 è espressa la possibilità, per i lavoratori e lavoratrici, “di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria… Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente.”
Valutate le mansioni del lavoratore il medico competente “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio di Sars-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consento soluzioni alternative”.
Ulteriori informazioni e chiarimenti si possono trovare nelle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler,Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto al seguente link http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf