Tipologie giuridiche di attività professionale

 Un argomento di frequente riscontro tra i giovani medici, sia sui social che in incontri professionali, riguarda l’inquadramento giuridico delle varie forme di attività professionale.

I dubbi maggiori sono espressi sulla figura del medico di Continuità Assistenziale (CA). Dubbi indotti dalla variabilità di Accordi Integrativi Regionali (AIR) e/o Accordi Aziendali oltre alle varie possibilità di lavoro codificate dalla Convenzione Nazionale (Accordo Collettivo Nazionale).  Infatti l’ACN prevede per il medico  che l’attività di CA possa essere svolta come: disponibilità domiciliare, incarico provvisorio, incarico a tempo indeterminato. E’ opportuno ricordare che il rapporto lavorativo SSN-medico si basa ed è regolato dallo ACN e pertanto il medico deve essere in possesso del numero di partita IVA come previsto dalla legge. 

Link al capitolo Inizio attività”  

L’ACN tratta la Continuità Assistenziale al capo III dall’articolo 62 all’articolo 73.

Vediamo di contribuire a fare un poco di chiarezza sintetizzando un capitolo del testo: “L’ABC per iniziare la professione del medico”. 

Il Medico può svolgere l’attività professionale come:

– LIBERA PROFESSIONE,
– CONVENZIONATO COL SSN per la medicina generale, all’interno della quale si possono individuare le figure del medico di assistenza primaria (ex medico di base), del medico di continuità assistenziale (ex guardia medica); del medico dell’emergenza (118),
– DIPENDENTE PUBBLICO (medici ospedalieri o della dirigenza medica).

Il rapporto di lavoro tra medico convenzionato e Ssn si inquadra come lavoro para-subordinato (così definito all’art. 1 del DPR 270/2000 e ripreso dall’ACN 23 marzo 2005), giuridicamente caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa regolata dal diritto privato.
Il lavoro para-subordinato, definito dall’art. 409 CPC come collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale (Cassazione Sentenza n. 14722/99): compendia tutti i rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili al lavoro autonomo (sentenza n. 4152 del 04.04.1992, Foro It. Rep. 1992, 67).
Gli elementi per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo sono indicati nella sentenza n. 9812 del 14 aprile 2008, con la quale la Cassazione ha affermato che l’elemento decisivo per contraddistinguere il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.

Chi volesse visualizzare l’intero capitolo può cliccare al link: “Il primo passo” 

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