ALCOL E GUIDA VEICOLI

alcol e chiavi

La normativa attuale italiana (nuove disposizioni del 14 dicembre 2024), mantenendo come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro,  introduce importanti novità con sanzioni più severe per chi guida in stato di ebrezza. 

Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

  • ammenda da 573 a 2170 euro,

  • sospensione patente da 3 a 6 mesi.

Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l

  • ammenda da 800 a 3200 euro,

  • arresto fino a 6 mesi,

  • sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.

Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

  • ammenda fino a 6000 euro,

  • arresto da 6 mesi ad un anno,

  • sospensione patente da 1 a 2 anni,

  • confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

La patente di guida è sempre revocata quando:

– il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t),

– in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio).

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni vengono raddoppiate. Questo vale per le ammende e le sospensioni della patente, rendendo le conseguenze ancora più pesanti.

Sanzioni Aggiuntive:

  • Fermo amministrativo del veicolo: Il veicolo viene fermato per 180 giorni, salvo eccezioni.
  • Revoca della patente: In caso di recidiva nel biennio, la patente viene sempre revocata.

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico

L’accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcool contenuta nell’aria espirata. L’esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l’una dall’altra.

Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Tolleranza zero per i conducenti con meno di 21 anni, per i neopatentati che hanno la patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D, E. Queste categorie non possono bere alcol quando guidano mentre per gli altri vale ancora il limite alcolemico di 0,5 grammi/litro.

Per chi ha precedenti violazioni, il nuovo codice della strada 2025 introduce con il decreto attuativo, entrato in vigore dal 26 luglio 2025, l’uso obbligatorio di alcolock, dispositivo che impedisce l’avvio del motore se viene rilevato un tasso alcolemico superiore a zero.

Il tasso alcolico è misurato con l’etilometro (prova del palloncino). Tutti gli etilometro usati dalle Forze dell’Ordine devono avere per legge delle determinate caratteristiche, che sono descritte nel DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1990, n. 196.

Esistono della tabelle indicative definite dal governo (puramente indicative e senza alcun valore legale) che, in relazione ad alcuni criteri, definiscono le quantità di alcol ingeribile per non superare il tasso alcolemico di 0,5 e non essere colti in stato di ebbrezza.

http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2010/Allegati/Alcol%20e%20sicurezza%20stradale/tabella_quantita.pdf

Più dettagliate informazioni al sito https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog/368/limiti-alcol-guida-in-italia-le-sanzioni-dellrsquoart-186-codice-della-strada

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