ALCOL E GUIDA VEICOLI

alcol e chiavi

La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo oltre questo limite – e quindi in stato di ebbrezza – costituisce un reato punito con la perdita di 10 punti della patente più le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada.

Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

  • ammenda da 500 a 2000 euro,

  • sospensione patente da 3 a 6 mesi.

Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l

  • ammenda da 800 a 3200 euro,

  • arresto fino a 6 mesi,

  • sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.

Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

  • ammenda da 1500 a 6000 euro,

  • arresto da 6 mesi ad un anno,

  • sospensione patente da 1 a 2 anni,

  • sequestro preventivo del veicolo,

  • confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

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alcol zero

La patente di guida è sempre revocata quando:

– il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t),

– in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio).

La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’influenza di droghe, ha provocato un incidente.

Le pene previste dall’articolo 186 comma 2 e 186 bis comma 3 del Codice della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito).

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico

L’accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcool contenuta nell’aria espirata. L’esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l’una dall’altra.

Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Fonte: http://www.aci.it/laci/sicurezza-stradale/alcool-e-guida/cosa-dice-la-legge.html

Nel nuovo codice della strada (luglio 2010) è stata stabilita la tolleranza zero per i conducenti con meno di 21 anni, per i neopatentati che hanno la patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D, E. Queste categorie non possono bere alcol quando guidano mentre per gli altri vale ancora il limite alcolemico di 0,5 grammi/litro.

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

Art.  186-bis.  –  (Guida  sotto   l’influenza   dell’alcool   per conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni, per  i  neo-patentati  e per  chi  esercita  professionalmente  l’attivita’  di  trasporto  di persone o di cose). (1)

1. E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per: 
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; 
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; 
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e’ superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Il tasso alcolico è misurato con l’etilometro (prova del palloncino). Tutti gli etilometro usati dalle Forze dell’Ordine devono avere per legge delle determinate caratteristiche, che sono descritte nel DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1990, n. 196.

Esistono della tabelle indicative definite dal governo (puramente indicative e senza alcun valore legale) che, in relazione ad alcuni criteri, definiscono le quantità di alcol ingeribile per non superare il tasso alcolemico di 0,5 e non essere colti in stato di ebbrezza.

http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2010/Allegati/Alcol%20e%20sicurezza%20stradale/tabella_quantita.pdf

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